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Documento contrattuale · Partner fornitori

Termini di Partnership

Disciplina dei rapporti tra Assistiamote Soc. Coop. Soc. a r.l. e i partner esterni che erogano, in nome e per conto della Cooperativa, servizi di trasporto sanitario, assistenza domiciliare e prestazioni sanitarie collegate.

Premessa

La Cooperativa Assistiamote Soc. Coop. Soc. a r.l., con sede in Via Renato Cartesio snc — 70024 Gravina in Puglia (BA), P.IVA 07636760725 (di seguito "la Cooperativa"), seleziona e accredita partner esterni qualificati per garantire ai propri assistiti un servizio sanitario di eccellenza su tutto il territorio nazionale. L'adesione alla rete dei partner comporta l'accettazione integrale dei presenti Termini, posti a tutela della qualità del servizio e della reputazione della Cooperativa.

1. Requisiti di conformità

Il Partner dichiara e garantisce, sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in regola con tutte le autorizzazioni, abilitazioni, accreditamenti, licenze e iscrizioni previste dalla normativa sanitaria, civilistica, fiscale e professionale vigente nel territorio italiano per l'esercizio delle attività oggetto della partnership. In particolare il Partner si impegna a possedere e mantenere attivi, per l'intera durata del rapporto:

  • Autorizzazione sanitaria al trasporto infermi e/o all'esercizio di attività sanitarie ai sensi della L. 833/1978 e della normativa regionale di riferimento;
  • Idoneità tecnica e collaudo dei mezzi sanitari ex D.M. 553/1987 e successive modifiche, con regolare revisione e sanificazione;
  • Iscrizione del personale sanitario ai rispettivi Ordini professionali (Medici, Infermieri, Fisioterapisti, OSS) e regolarità delle posizioni contributive e previdenziali;
  • Polizza assicurativa RCT/RCO con massimali adeguati al rischio specifico dell'attività sanitaria, in corso di validità e comprensiva della responsabilità professionale;
  • Regolare adempimento degli obblighi DURC, fiscali, antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
  • Conformità ai protocolli di sicurezza sul lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e formazione certificata del personale impiegato.

Il Partner si obbliga a fornire alla Cooperativa, all'atto dell'accreditamento e a ogni successiva richiesta, copia integrale della documentazione comprovante i requisiti di cui sopra, e a comunicare tempestivamente qualsiasi evento modificativo o impeditivo (revoca, sospensione, scadenza, contenzioso amministrativo).

2. Standard di qualità

Il Partner si impegna formalmente a erogare ogni servizio affidato dalla Cooperativa nel rispetto dei più elevati standard qualitativi del settore sanitario privato, con particolare riguardo a:

  • Puntualità: rispetto rigoroso degli orari concordati di arrivo, partenza e conclusione del servizio, con margine di tolleranza non superiore a 15 minuti salvo cause di forza maggiore documentate. Comunicazione preventiva alla Cooperativa di qualsiasi ritardo previsto;
  • Igiene dei mezzi e degli ambienti: sanificazione documentata dei vani sanitari, della barella, dei presidi e dei dispositivi medici prima e dopo ogni intervento, in conformità ai protocolli ISS e Ministero della Salute; divise pulite, dispositivi di protezione individuale (DPI) integri e ricambio costante del materiale monouso;
  • Cortesia, riservatezza e professionalità nei confronti dell'utente finale, dei suoi familiari, del personale sanitario delle strutture coinvolte e di qualsiasi terzo entri in contatto con il servizio. Linguaggio appropriato, ascolto attivo, tutela della dignità del paziente;
  • Aggiornamento professionale continuo del personale, con partecipazione ai corsi BLSD, manovre di disostruzione, gestione del paziente critico, igiene e sicurezza, comunicazione sanitaria;
  • Disponibilità a verifiche e audit di qualità da parte della Cooperativa, anche senza preavviso, sui mezzi, sulle procedure operative e sulla documentazione di servizio.

Il mancato rispetto degli standard sopra indicati costituisce inadempimento grave e legittima la Cooperativa ad attivare le procedure di richiamo, sospensione o risoluzione del rapporto di cui al successivo art. 6.

3. Indipendenza delle parti

Il Partner opera in qualità di fornitore autonomo e indipendente, dotato di propria organizzazione imprenditoriale, mezzi propri o regolarmente detenuti, personale alle proprie esclusive dipendenze e gestione economica autonoma. Tra il personale del Partner — a qualsiasi titolo impiegato (dipendenti, collaboratori, soci lavoratori, professionisti autonomi) — e la Cooperativa Assistiamote non sussiste e non potrà mai sorgere alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, parasubordinazione, agenzia, mandato o rappresentanza.

Il Partner si obbliga a manlevare e tenere indenne la Cooperativa da qualsiasi pretesa, azione o richiesta — in sede civile, amministrativa, fiscale, previdenziale o giuslavoristica — avanzata dal proprio personale o da terzi e fondata sull'esecuzione delle prestazioni oggetto della partnership. I presenti Termini non costituiscono in alcun modo associazione in partecipazione, joint venture o società di fatto tra le parti.

4. Responsabilità del servizio

Il Partner si assume integralmente e in via esclusiva la piena responsabilità civile, amministrativa e penale per ogni danno — diretto o indiretto, patrimoniale o non patrimoniale — arrecato a persone, animali o cose durante l'esecuzione delle prestazioni affidate, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni al paziente trasportato o assistito, sinistri stradali, danni alle strutture sanitarie ospitanti, danni a terzi presenti sul luogo dell'intervento, danni derivanti da atti sanitari errati od omessi, danni conseguenti a violazione delle norme di sicurezza.

La Cooperativa Assistiamote, salvo l'obbligo di diligente selezione del partner e di verifica periodica dei requisiti di cui all'art. 1, è integralmente esonerata da qualsiasi responsabilità per gli eventi sopra indicati. Il Partner si obbliga a manlevare la Cooperativa da ogni pretesa risarcitoria avanzata da utenti, familiari, terzi danneggiati o autorità, anticipando le somme eventualmente necessarie per la difesa giudiziale e stragiudiziale.

Il Partner deve comunicare alla Cooperativa, entro e non oltre 24 ore dall'evento, ogni sinistro, evento avverso, infortunio o reclamo che si verifichi durante o in relazione all'esecuzione delle prestazioni affidate, trasmettendo tempestivamente tutta la documentazione utile alla ricostruzione dei fatti.

5. Riservatezza e tutela dei dati (GDPR)

Il Partner riconosce che i dati personali e sanitari degli utenti trasmessi dalla Cooperativa per l'esecuzione del servizio costituiscono categorie particolari di dati ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e si obbliga a trattarli nel pieno rispetto della normativa vigente, in qualità di Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, secondo le istruzioni documentate del Titolare (la Cooperativa).

A tal fine il Partner si obbliga a:

  • Trattare i dati esclusivamente per le finalità di esecuzione del servizio affidato, vietandone qualsiasi uso per finalità proprie(marketing diretto, profilazione, ricerca commerciale, cessione a terzi);
  • Adottare misure tecniche e organizzative adeguate ex art. 32 GDPR (cifratura, controllo accessi, backup, log degli accessi, formazione del personale);
  • Nominare formalmente i propri collaboratori autorizzati al trattamento e vincolarli al segreto professionale e al dovere di riservatezza;
  • Notificare alla Cooperativa, entro 24 ore dalla scoperta, ogni violazione di dati personali (data breach) ex art. 33 GDPR;
  • Restituire o distruggere i dati al termine del servizio o alla cessazione della partnership, secondo le istruzioni del Titolare;
  • Consentire audit, ispezioni e verifiche periodiche da parte della Cooperativa sulla conformità GDPR delle proprie procedure.

La sottoscrizione dei presenti Termini è subordinata alla stipula di un autonomo atto di nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Per maggiori informazioni si rimanda alla nostra Privacy Policy.

6. Clausola di risoluzione

La Cooperativa Assistiamote si riserva il diritto di risolvere immediatamente la partnership, mediante semplice comunicazione scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata, senza necessità di preavviso, costituzione in mora o pronuncia giudiziale, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

  • Violazione grave degli standard di sicurezza di cui agli artt. 1 e 2 (mezzi non idonei, mancata sanificazione, personale non qualificato, assenza di copertura assicurativa);
  • Comportamenti del personale del Partner contrari ai principi di professionalità, dignità e rispetto verso l'utente o i suoi familiari (atti di violenza, molestie, ingiurie, condotte negligenti gravi);
  • Segnalazioni o reclami ripetuti da parte degli utenti relativi a disservizi, ritardi, scortesie o inadempimenti, anche qualora i singoli episodi non integrino di per sé violazione grave;
  • Perdita, revoca o sospensione di una delle autorizzazioni, abilitazioni o coperture assicurative richieste dall'art. 1;
  • Violazione degli obblighi di riservatezza e protezione dei dati personali di cui all'art. 5;
  • Sottoposizione del Partner a procedure concorsuali, liquidazione, sequestro, confisca o iscrizione in registri antimafia ostativi;
  • Condotta lesiva dell'immagine e della reputazione della Cooperativa, anche tramite social network, dichiarazioni pubbliche o comunicazioni commerciali non autorizzate.

In caso di risoluzione la Cooperativa avrà diritto al risarcimento dei danni subiti e potrà trattenere eventuali compensi maturati e non corrisposti a copertura parziale del pregiudizio. Il Partner, dal canto suo, si impegna a garantire la continuità dei servizi in corso fino alla loro naturale conclusione o alla sostituzione da parte di altro partner accreditato, salvo casi di grave pericolo per l'utenza.

7. Foro competente e legge applicabile

I presenti Termini di Partnership sono regolati dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito alla loro interpretazione, esecuzione o risoluzione, le parti convengono la competenza esclusiva del Tribunale di Bari, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.

8. Accettazione, durata e modifiche

L'invio della candidatura tramite il modulo dedicato e la successiva formalizzazione del rapporto contrattuale comportano l'integrale e incondizionata accettazione dei presenti Termini di Partnership, che si intendono espressamente approvati a tutti gli effetti di legge anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

La partnership ha durata annuale tacitamente rinnovabile, salvo disdetta scritta inviata con preavviso di almeno 30 giorni. La Cooperativa si riserva il diritto di aggiornare il presente documento; le modifiche saranno comunicate al Partner e si riterranno accettate in assenza di formale opposizione entro 15 giorni dalla ricezione. Per le condizioni dei servizi erogati agli utenti finali si rimanda ai Termini e Condizioni di Contatto e alle Condizioni Generali di Servizio.

Assistiamote Soc. Coop. Soc. a r.l. — P.IVA 07636760725 — Via Renato Cartesio snc, 70024 Gravina in Puglia (BA). Documento aggiornato a giugno 2026.